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La Direttiva si applica ai “serramenti”, termine che per tradizione definisce finestre e portefinestre per uso esterno…

Marcatura CE per finestre

la direttiva si applica ai serramenti
 

Marcatura CE per finestre: EN 14351-1/2006

La Direttiva si applica ai “serramenti”, termine che per tradizione definisce finestre e portefinestre per uso esterno

EN 12207-EN 1026: tenuta all’acqua e classificazioni

EN 12208-EN 1027: tenuta all’aria e classificazioni

EN 12210-EN 12211: resistenza al vento e classificazioni

EN ISO 140/3-EN ISO 717/1: isolamento acustico e classificazioni

EN 10077 1 e 2: calcolo per isolamento termico

EN 12567: prova Hot Box per isolamento termico

EN 13049: resistenza all’impatto (solo per lucernari)

EN 12046-1 e EN 14608 - EN 14609 - EN 13115: resistenza meccanica e operativa per finestre manuali

EN 947 - EN 948 - EN 950 - EN 1192: resistenza meccanica per porte

EN 12046-EN 12217: forze operative per porte manuali

EN 12400 é EN 1191: resistenza a chiusure ripetute di finestre

EN 12919: dimensioni (larghezza e altezza delle aperture)

EN 13141-1: ventilazione dei componenti installati su porte e finestre

ENV 13420: comportamento climatico per finestre

EN 410 - EN 13363 - 1 E 2: proprietà radianti delle parti vetrate

EN 1121 - ENV 12210: comportamento climatico per porte

ENV 1627 - ENV 1628 - ENV 1629 - ENV 1630: resistenza antieffrazione blindati

EN 1522 - EN 1523: resistenza ai proiettili

EN 13123-1 e 2 - EN 13124-1 e 2: resistenza alle esplosioni

prEN 12650-1 e 2: sicurezza d’uso per porte automatiche pedonali esterne motorizzate

EN 60335-1-103: sicurezza d’uso per finestre automatiche motorizzate

EN 179 - EN1125 - prEN 13633 - prEN 13637: maniglioni e porte per uscite di sicurezza

 

Compiti del serramentista

Il fabbricante deve dichiarare che i serramenti che vende sono conformi ai prototipi provati inizialmente; quando é possibile e se adotta un Controllo interno di produzione (FPC=Factory Production Control), tramite procedure scritte per controllare la conformità del prodotto al progetto dall’acquisto delle materie prime alla verifica finale prima della consegna.Il fabbricante, apponendo la marcatura CE, si assume la responsabilità di avere fatto fare all’Organismo Notificato (O.N.*) le prove per le caratteristiche che intende dichiarare, di avere cmpletato le prove di sua competenza e di controllare la qualità del prodotto venduto con un controllo interno sia sulle materie prime che sul processo di fabbricazione.

 

Un breve riassunto dei compiti del produttore per la marcatura CE:

  • Per le finestre tutte: FPC*
  • Per le porte pedonali (escluse le uscite di sicurezza): FPC*, dimensionali, resistenza all’impatto
  • Per le finestre da tetto (esclusi i materiali trattati antifiamma): FPC*, resistenza alla neve, resistenza al vento, proprietà radianti
  • Per le porte destinate a uscite sicurezza: dimensionali, resistenza all’impatto
  • Per finestre da tetto con materiali trattati antifiamma: resistenza alla neve, resistenza al vento, proprietà radianti

 

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*FPC = Controllo interno di produzione

*O.N. = Organismo Notificato (o laboratorio riconosciuto)

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