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Flash n° 13 » Maniglioni antipanico

Maniglioni antipanico

maniglioni antipanico

 

Installazione e manutenzione maniglioni antipanico

di Marco Sàssoli

Antefatto

Un “vecchio” Decreto del 2004 conteneva i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi normalmente utilizzati per l’apertura manuale delle porte installate ed utilizzate per le vie di fuga: i maniglioni antipanico. Essendo entrato in vigore nel 2005, la data di scadenza del Decreto è il 16 febbraio 2011..

Cosa dice il decreto

Il testo che interessa il nostro settore, per le opportunità di lavoro che il Decreto mobilita, riporta (traduzione riassuntiva): “I dispositivi (maniglioni antipanico a barra orizzontale, dispositivi a maniglia, a piastra o a spinta) non muniti di marcatura CE, già installati nei contesti soggetti a Certificato Prevenzione Incendi, sono sostituiti a cura del titolare in caso di:

  • rottura del dispositivo; 
  • sostituzione della porta; 
  • modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo; 
  • entro sei anni dall’entrata in vigore del Decreto; 

La manutenzione dei dispositivi (maniglioni antipanico) dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria, ecc. ecc...”. Per la normativa il “dispositivo” è il complesso che comprende la parte di rifermo (serratura o controserratura), le aste di manovra, le controbocchette a telaio o a pavimento e parte di azionamento (barra di spinta con relativi levaraggi), ecc. 

In ogni caso la sostituzione deve essere integrale: si smonta tutto il sistema esistente e non a norma e si monta quello nuovo, corrispondente alle nuove nomative CE. Se il maniglione esistente non è marcato CE, nessuno dei suoi componenti può fare parte di un dispositivo marcato CE. Non è amissibile una sostituzione parziale che si limiti alle sole parte esterne, perché ci si troverebbe in presenza di un dispositivo NON CONFORME. 

Ovviamente la sostituzione del nuovo dispositivo deve mantenere la conformità originaria (costruttiva, di componenti e di assemblaggio) del varco. Vale a dire che la sostituzione sia dichiarata ammissibile dal produttore della porta tagliafuoco, o del varco/via di fuga in oggetto della sostituzione.

Quali sono i casi in cui è prevista l’installazione di dispositivi antipanico “a norma” sulle porte destinate alle vie di esodo?

  • quando l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzata da più di 9 persone;
  • quando l’attività non è aperta al pubblico ma la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
  • se in presenza di locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli d’esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti;

Conclusione

Insomma si noti come il manutentore chiamato ad operare una sostituzione di un “vecchio” dispositivo con un “nuovo” dispositivo, debba presentarsi come “esperto e qualificato”, dovendo saper vedere, giudicare e decidere sugli interventi dei quali, poi, sarà direttamente responsabile, dovendo stilare e sottoscrivere una propria dichiarazione di corretta installazione. In questo si veono ottime opportunità di lavoro, specie in un momento di particolare recessione come quello che stiamo attraversando. Le possibilità sono davvero tante, se pensiamo a scuole, asili, teatri, cinema, aziende, uffici pubblici, condomini, ecc. o in generale dove siano già attualmente utilizzati e installati meccanismi non conformi al Decreto di prossima scadenza.

 

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