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Flash n° 12 » Serramenti e cancelli impiegati nelle vie di fuga

Serramenti e cancelli nelle vie di fuga

Serramenti e cancelli nelle vie di fuga

Serramenti e cancelli impiegati nelle vie di fuga

 

l 1° Febbraio 2010 è entrata in vigore la norma di prodotto EN 14351-1 valida per la marcatura CE di serramenti e porte. Nell’appendice ZA, la norma stabilisce i diversi sistemi di attestazione di conformità in funzione della destinazione d’uso.

Sistemi di Attestazione della Conformità.

In particolare è opportuno notare che, mentre per la maggior parte dei casi si applicano i sistemi di attestazione di conformità 3 (in cui le prove vengono effettuate da un Laboratorio Notificato) oppure 4 (autocertificazione con sola dichiarazione di conformità del fabbricante), per le porte ed i cancelli (con o senza i relativi accessori) il cui impiego previsto è nelle vie di fuga, per la criticità della situazione, è richiesto un processo di certificazione maggiormente restrittivo, il sistema di attestazione della conformità 1 (SAC 1).

Ricordiamo inoltre che il CEN esclude tassativamente che i prodotti utilizzati nelle vie di fuga possano avere un sistema d’attestazione della conformità diverso dall’1.
Obblighi previsti per il fabbricante che rientra nel SAC 1, da effettuare presso un Organismo Notificato

  • Ispezione iniziale della fabbrica con prelievo campione e sorveglianza continua del controllo di produzione (FPC);
  • Esecuzione di prove iniziali di tipo (ITT);
  • Esecuzione della misura delle forze di manovra prima dell’esecuzione delle prove di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al vento viene eseguita per verificare che le regolazioni eseguite sul campione in prova garantiscano la definizione di uscita di emergenza secondo le prescrizioni delle norma UNI EN 1125:2008 e, per il mercato Italiano, che il campione in prova soddisfi le richieste del paragrafo 8.1.1 del D.M. 236 del 14/06/1989;
  • Dichiarazione di conformità del fabbricante;

Quali prodotti rientrano nelle vie di fuga?

Il decreto del Ministero dell’Interno del 3 novembre 2004 “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio” definisce all’art. 1 le vie di esodo (o di fuga) come segue:
“via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro”.

A chi rivolgersi?

Per ulteriori informazioni potete consultare l’area del sito di Istituto Giordano (Ente e Laboratorio Notificato ai sensi della CPD per i prodotti in oggetto) riguardante la marcatura CE di porte e finestre pedonali.

 

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